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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 1 - Denominazione e Sede
Nello Spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quan-to previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice civile, è costituita in Grosseto all’indirizzo risultante dalla amministrazione competente. l'Associazione de-nominata "CENTRO COMMERCIALE NATURALE DEL CENTRO STORICO DI GROSSETO", di seguito l'Associazione. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto
ART. 2 - Scopi e durata
L'associazione non ha fini di lucro, è apartitica, apolitica, aconfessionale, ed intende uniformarsi nello svolgimento delle proprie attività ai principi di de-mocraticità della struttura, di pari opportunità all'accesso alle cariche elettive e di gratuità delle cariche associative.
Essa si propone di promuovere le attività delle imprese e la valorizzazione del centro Storico di Grosseto al fine di conseguire i seguenti scopi:
a) Far vivere e frequentare l’area del centro Storico di Grosseto, così co-me definita dall’apposito provvedimento comunale
b) Identificare un “marchio della città” attuale e attrattivo per i cittadini, i visitatori e i turisti
c) Promuovere il comparto commerciale del centro Storico di Grosseto come comparto unitario e secondo le logiche del marketing
d) Sostenere la frequentazione del centro Storico da parte dei consuma-tori
e) Elevare la partecipazione all’organizzazione ed alla programmazione delle attività del CCN da parte degli operatori economici stimolando senso di appartenenza
f) Promuovere la vitalità della rete distributiva degli esercizi di vicinato e dei pubblici esercizi riconoscendo a questa tipologia oltre ad un valore economico occupazionale in sé, anche un ruolo fondamentale per il mantenimento dei centri urbani, di condizioni di accoglienza e vivibili-tà adeguate agli standard tipici della “dimensione toscana”
Per il raggiungimento delle predette finalità eserciterà in via esclusiva o prin-cipale le seguenti attività:
La durata dell’Associazione è indeterminata.
Art. 3 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea deli Associati
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Vicepresidente
d) Il Presidente
Tutte le cariche sono elettive, volontarie e gratuite e gli atti degli organi dell’Associazione sono visibili e consultabili da tutti coloro che ne hanno di-ritto.
Art. 4 – I Soci
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell’Associazione tutti gli imprenditori individuali, in forma societaria e comunque costituiti ai sensi della normativa vigente, eser-centi attività commerciale, turistica, artigianale e dei servizi, nonché gli enti no profit, operanti con sede principale, secondaria, unità locale o ubicazione tem-poranea in occasione di eventi o manifestazioni all’interno del perimetro del Centro Commerciale Naturale del Centro Storico di Grosseto, così come de-finito dall’apposito provvedimento dell’Amministrazione Comunale, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta, al Con-siglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
La qualifica di socio dà diritto:
a) A partecipare a tutte le attività promozionali dell’Associazione con uno solo dei punti vendita attribuibili alla ragione sociale dell’Associato
b) A partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle se-di deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti
c) A partecipare alle elezioni degli organi direttivi
d) Ad esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Diretti-vo
I soci sono tenuti:
a) All’osservanza dello Statuto, dell’eventuale regolamento organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali
b) Al pagamento del contributo associativo che verrà determinato dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.
Nel caso in cui alla ragione sociale di un associato siano riconducibili due o più punti vendita l’Organo Direttivo si riserva di prevedere annualmente eventuali contributi aggiuntivi per coinvolgerli in tutte le attività promozionali dell’Associazione.
Le quote associative non sono trasmissibili.
L’attività di volontariato dei Soci nell’ambito dell’Associazione non può esse-re retribuita in alcun modo. L’Associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute.
La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con altro rapporto patrimoniale con l’Associazione.
Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso.
Art. 5 – Perdita della qualifica di Socio e provvedimenti disciplinari
La qualifica del Socio si perde:
a) Per dimissioni (recesso), che devono essere presentate per iscritto al Consiglio;
b) Per radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio dentro e fuori dell’Associazione, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione non dà luogo ad indennizzi o rimborsi di alcun genere né al rimborso della quota eventualmente già pagata;
c) Per morosità del pagamento della quota o di altre obbligazioni contrat-te con l’Associazione. Il socio che non rinnova la propria adesione en-tro la data stabilita dal Consiglio Direttivo per il rinnovo del tessera-mento perde automaticamente la qualifica di socio.
d) L’eventuale rinnovo oltre tale termine è subordinato all’accettazione da parte del Consiglio Direttivo
A carico dei Soci il Consiglio Direttivo può adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) L’ammonizione
b) La sospensione dal frequentare la sede o dagli incarichi sociali a tempo determinato
c) La radiazione
Le deliberazioni in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono esse-re comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta Elettronica Certificata.
Art. 6 – L’Assemblea
L’assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.
La convocazione dell’Assemblea ordinaria deve avvenire a cura del Presiden-te, su delibera del Consiglio Direttivo, entro il mese di giugno di ciascun anno per l’approvazione del rendiconto consuntivo dell’esercizio.
La convocazione di Assemblee oltre che dal Consiglio Direttivo, può essere richiesta da una percentuale pari al 30% dei Soci aventi diritto al voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell’Associazione proponendo l’ordine del giorno.
In tal caso l’Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla richie-sta.
La convocazione dell’Assemblea ordinaria o straordinaria dei Soci è effettua-ta tramite posta elettronica o eventuali altri canali comunicativi disposti dal Consiglio Direttivo, non meno di 8 giorni prima contenente l’ordine del gior-no.
In caso di urgenza l’assemblea potrà essere convocata con 4 giorni di anticipo.
L’Assemblea ordinaria delibera in ordine a:
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati, in seconda convocazione, da effet-tuarsi almeno ventiquattro ore dopo, l’assemblea è validamente costituita qua-lunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega (al massi-mo una per ogni associato).
Le delibere sono valide a maggioranza dei presenti.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, qualora siano presenti almeno i 3/4 degli Associati.
L’Assemblea straordinaria in seconda convocazione è valida qualora siano presenti almeno 1/3 dei soci e delibera, nelle medesime materie, con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.
L’Assemblea straordinaria delibera nelle seguenti materie, con il voto favore-vole di tanti associati che rappresentino almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto presenti:
Le assemblee sono presiedute dal Presidente del sodalizio o, in sua assenza, dal vice presidente o da un altro socio nominato dall’Assemblea a maggioran-za dei presenti aventi diritto al voto.
Il Presidente dell’Assemblea chiama un Socio a fungere da Segretario e può nominare due Scrutatori.
Di ogni assemblea dovrà essere redatto il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, da conservare nel registro delle deliberazioni assembleari.
Art. 7 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 mem-bri.
Il Consiglio Direttivo può essere composto dal titolare, dal legale rappresen-tante, da un collaboratore o coadiuvante familiare dei soci.
Il Consiglio Direttivo può deliberare per l’Ampliamento del numero di com-ponenti lo stesso organismo fino ad un massimo di due. L’integrazione deve avvenire da parte dell’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Può essere revocato dall’assemblea prima della sua naturale scadenza con la maggioranza assoluta degli associati.
I Componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino alla naturale sca-denza del loro mandato oppure fino a dimissioni o revoca per giusta causa; la giusta causa può identificarsi anche nell’assenza alle riunioni dell’organo di-rettivo per più di tre volte consecutive.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei membri.
La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata attraverso metodi digita-li non meno di 8 gironi prima dell’adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti: in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
Spetta al Consiglio, a titolo esemplificativo:
a) Curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari
b) Redigere il rendiconto economico finanziario preventivo e quello con-suntivo
c) Compilare gli eventuali regolamenti interni
d) Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l’attività sociale
e) Deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati
f) Nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di at-tività in cui si articola la vita dell’Associazione
g) Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione
Art. 8 – Il presidente
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il le-gale rappresentante a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. Il Presi-dente convoca e presiede tutte le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Di-rettivo, ed adempie a tutti gli incarichi conferitigli o delegategli espressamente da tali organi.
Art. 9 – Fondo Comune
L’associazione trae risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
a) Quote degli associati
b) Contributi versati dai Soci
c) Contributi di privati
d) Contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate a sostegno di specifiche attività o progetti
e) Rimborsi derivanti da convenzioni
È vietato distribuire durante la vita dell’Associazione, anche in modo indiret-to, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale a fondatori, associati, la-voratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi socia-li, anche nel caso di recesso o scioglimento, salvo che la destinazione o la di-stribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 10 – Esercizio sociale
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno: il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2012.
Il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio sociale deve essere pre-sentato, a cura del Consiglio Direttivo, all’Assemblea dei Soci entro il mese di giugno dell’anno successivo per la definitiva approvazione e reso disponibile anche per e-mail a qualunque socio ne faccia richiesta.
Art. 11 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/5 dei presenti aventi diritto al voto.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni immobili e mobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguono la promozione e lo svi-luppo delle attività culturali.
Art. 12 – Completezza di statuto
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto saranno ap-plicabili le disposizioni del Codice civile in materia di associazioni private non riconosciute.